Centro Studi sul Diritto di Famiglia

 

 

 

 

 

 

La separazione consensuale consente ai coniugi di separarsi di comune accordo tra loro.

La separazione consensuale pertanto è ammissibile solo in caso di accordo tra le parti che concerna ogni aspetto relativo alla separazione (mantenimento del coniuge, dei figli, assegnazione della casa coniugale, modalità di frequentazione die figli).

La separazione consensuale viene avviata attraverso il deposito di ricorso.

Successivamente, il tribunale fissa l'udienza (normalmente dopo 3 / 5 mesi) dove i coniugi devono comparire personalmente per il tentativo obbligatorio di conciliazione. Se le condizioni inserite nel ricorso vengono valutate come congrue e non in contrasto con norme imperative e non pregiudizievoli per gli interessi dei figli minori, il tribunale dispone con decreto l'omologazione delle condizioni (decreto di omologa), così determinando la separazione dei coniugi.

 

 

 

 


 




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